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STATUTO SOCIALE “ITALIAN BORDER COLLIE” Club

 


Art.1 - DENOMINAZIONE E SEDE.
Si costituisce, con sede in ROCCA GRIMALDA (AL), Strada Rumorio 42, 
l'associazione cinofila specializzata di razza denominata:
ITALIAN BORDER COLLIE CLUB - I. B.C.


Art. 2 - SCOPO SOCIALE
L'Associazione I.B.C. ha come scopo il miglioramento genetico delle 
popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo della razza 
Collie, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall'Enci e 
fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale 
prevista dal Disciplinare del libro Genealogico. A tal fine l'Associazione I.B.C. 
fornisce periodicamente all'Enci una relazione sulla situazione della razza 
unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati 
ottenuti.
L'Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non 
commerciale, secondo quanto disposto dal quarto comma art. 87, DPR 22-12-86 
n.917. Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in alcun modo essere 
distribuiti durante la vita sociale, neanche in modo indiretto, e saranno 
tassativamente destinati a totale vantaggio dello scopo sociale e comunque per 
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
L'Associazione I.B.C. è associata all'Ente Nazionale della Cinofilia italiana ( Enci)

del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determine, 
assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto 
l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell' Enci.


Art. 3 - OGGETTO SOCIALE
Per il conseguimento dello scopo sociale l'Associazione:
a) propaganda e divulga la razza Border Collie nei suoi più diversi aspetti, intesi 
come utilità d'impiego, onde incrementarne e migliorarne lo sviluppo.
b) assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative 
che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi 
anzidetti.
c) sollecita e favorisce l'istituzione di corsi di addestramento e campi di lavoro 
per le discipline dello sheepdog, dell'agility e dell'obedience.
d) Si fa promotore di esposizioni di bellezza col fine di selezionare le 
caratteristiche morfologiche descritte nello standard.
e) organizza conferenze, dimostrazioni, prove di lavoro e mostre bellezza e cura 
materiale illustrativo nonché quant'altro possa ritenersi utile per il 
raggiungimento del fine statutario.
f) Individua i migliori riproduttori e quelli atti a migliorare le doti psicosomatiche 
del Border Collie elencandoli nel libro dei riproduttori (campioni sociali).
g) Tiene rapporti con altre associazioni, gruppi cinofili e organi riconosciuti 
E.n.c.i. o associati F.C.I. con lo scopo di tutelare e promuovere la razza Border 
Collie.
L'Associazione ha la facoltà di operare, oltre che autonomamente, anche in 
collaborazione con altri Enti, Associazioni cinofile specializzate di razza e 
associazioni di allevatori di bestiame. L'Associazione I.B.C. è affiliata 
volontariamente al gruppo cinofilo denominato CLB ( Cani da lavoro su bestiame 
) che tutela il lavoro con il bestiame delle razze da pastore, ivi compreso il 
Border Collie. L' I.B.C. si impegna a collaborare per quanto riguarda questa 
attività con il C.L.B. rispettandone le direttive e i regolamenti.


Art. 4 - RAPPORTI CON L'ENCI
L'attività dell' Associazione deve essere svolta nel rispetto dei regolamenti 
dell'ENCI ( Ente Nazionale Cinofilia Italiana). L'associazione I.B.C. riconosce il 
potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'Enci, ed in 
particolare il potere dell'Enci di nominare un Commissario straordinario o ad 
acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito 
associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'Enci nonché nel 
regolamento di Attuazione del medesimo. L'Associazione presta all'Enci piena 
collaborazione: in particolare, il Presidente dell'Associazione ha l'onere:
o di dare riscontro, di norma entro quindici giorni , alle richieste di informazioni e 
chiarimenti avanzate dall'Enci;
o di comunicare all'Enci le variazioni dell'elenco dei soci, le variazioni delle 
cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività 
associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla 
disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la 
ratifica dall'Enci.


Art. 5 - SOCI
I soci si distinguono nelle seguenti categorie :
a) - Effettivi
b) - Sostenitori

c) - Juniores
d) - Onorari
Possono essere soci Effettivi tutti i cittadini maggiorenni italiani e stranieri di 
accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento dell'allevamento 
italiano della razza Border Collie, che abbiano presentato, nei modi previsti dal 
presente statuto, domanda di associazione accettata dal consiglio direttivo a suo 
discrezionale ed insindacabile giudizio, e che siano in regola con il versamento 
della quota associativa annuale.
Sono soci sostenitori coloro che posseggono i medesimi requisiti dei soci 
effettivi, ma che verseranno una quota associativa maggiore in segno di 
tangibile appoggio alle iniziative e all'attività del sodalizio. I diritti ed i doveri dei 
soci sostenitori nei confronti dell'associazione sono assolutamente identici a 
quelli dei soci effettivi.
Possono essere Soci Juniores i cittadini italiani e stranieri non maggiorenni che 
ottemperino alle disposizioni dello statuto e che, avendone fatta domanda 
sottoscritta anche dall'esercente la potestà, che assume ogni obbligo relativo, 
siano stati accettati come tali dal consiglio direttivo a suo discrezionale ed 
insindacabile giudizio, e che siano in regola con il versamento della quota 
associativa.
Al compimento del diciottesimo anno di età i Soci Juniores assumono 
automaticamente la qualifica di Socio Effettivo.
Il consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari 
benemerenze. Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al 
pagamento della quota sociale.
Tutti i soci hanno il dovere di uniformare il loro comportamento alle regole 
dell'associazione, dell'E.N.C.I., della F.C.I., e della correttezza sportiva
Il diritto di voto alle assemblee spetta ai Soci Effettivi e Sostenitori maggiorenni i 
quali non siano in mora ai sensi del presente Statuto.
E' tassativamente esclusa l'adesione temporanea all'associazione.
La quota associativa non è rivalutabile, né rimborsabile ed è intrasmissibile.


ART. 6 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI.
Gli obblighi ed i diritti dei Soci, di qualsiasi categoria, sono strettamente 
personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni 
socio Effettivo o Sostenitore maggiorenne ha diritto ad un voto. Il socio può farsi 
rappresentare in Assemblea da altro socio Effettivo o Sostenitore mediante 
delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è 
ammesso il voto per posta.
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente inscritti e in regola col 
versamento della quota sociale per l'anno in corso. Tutte le categorie di soci 
hanno diritto a godere dei benefici che l'Associazione stabilirà, nei limiti delle 
necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la 
continuità del rapporto tra l'Associazione ed i propri soci, e con l'uguale 
possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.
Il Socio di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, non si adegui alle 
disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, dall'E.N.C.I., o dalla F.C.I., si renda 
comunque indesiderabile per il suo comportamento potrà essere sospeso o 
radiato.
Ciascun Socio può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le 
norme del presente Statuto.
La qualifica di Socio si perde :
 a) per effetto di un formale atto di dimissioni, che dovrà pervenire a mezzo 
lettera raccomandata spedita entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello 
in cui avranno effetto le stesse dimissioni.
 b) per morosità del pagamento della quota annuale o dei corrispettivi specifici o 
di qualunque altra somma dovuta all'Associazione ad altro titolo, fermo restando 
l'obbligo del versamento ; per morosità si intende il mancato pagamento nei 30 
giorni seguenti al richiamo scritto che il Consiglio Direttivo invia, decorsi trenta 
giorni dalle scadenze previste dal Consiglio Direttivo.
 c) per espulsione deliberata dall'assemblea generale dei soci su proposta del 
consiglio per gravi motivi inerenti alla condotta morale e/o per mancanze nei 
confronti dell'associazione quali, ad esempio, il mancato rispetto delle norme 
statutarie, soprattutto quelle in difesa dell'allevamento e della promozione della 
razza.
In ogni caso il Socio uscente è tenuto ad onorare gli eventuali impegni 
economici deliberati dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari.


ART. 7 - DOMANDA DI ASSOCIAZIONE.
Per far parte in qualità di socio Effettivo o Sostenitore della associazione occorre 
avanzare domanda scritta indirizzata al presidente. In tale domanda deve 
essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello 
statuto sociale, le deliberazioni dell'Assemblea, del consiglio direttivo, dell'ENCI 
e della FCI. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il 
diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua 
comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che 
ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si 
svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e 
valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.
La domanda di associazione per i Soci Juniores non potrà per ovvi motivi essere 
corredata dalla fotocopia del pedigree e dovrà essere sottoscritta da chi esercita 
la patria potestà sul minore.  


ART. 8 - GRUPPI PERIFERICI I.B.C.
E' possibile l'istituzione di sedi periferiche denominate Gruppi I.B.C.. I gruppi 
periferici possono gestire dei campi di lavoro, organizzare corsi e prove, nonché 
esposizioni di bellezza. Devono essere costituiti da almeno 8 membri attivi e 
devono essere riconosciuti dal consiglio direttivo dell' I.B.C., in seguito a 
proposta fatta pervenire al presidente contenente i dati anagrafici dei soci e la 
dichiarazione di adesione alle norme statutarie dell'associazione. I gruppi 
periferici dovranno seguire le norme e le direttive di questa associazione, 
assolvendo scrupolosamente agli incarichi assegnati. Ma ogni sede ha un 
proprio regolamento interno e una propria gestione amministrativa e finanziaria, 
che la rende indipendente. I gruppi periferici comunicano con l'E.N.C.I. solo 
attraverso l' I.B.C..
Ove il Gruppo non adempia alle finalità sociali o si renda responsabile di 
irregolarità, il consiglio direttivo ha la facoltà di adottare i seguenti provvedimenti:
o Nomina di un commissario straordinario.
o Scioglimento del gruppo.


Art. 9 -ORGANI SOCIALI
Sono organi della società:
a) l'assemblea dei soci
b) il consiglio direttivo composto dai consiglieri eletti
c) il presidente
d) il vice presidente
e) il segretario
f) il collegio dei probiviri
g) il collegio dei revisori dei conti
Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite


Art. 10 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Tipi di Assemblea
L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria.
Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o, in casi di assenza o 
impedimento, dal Vice Presidente, una volta all'anno, entro il mese di aprile per 
l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per 
l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso.
L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio ogni qual volta esso lo 
ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da 
parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. 
Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le 
materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.
La convocazione è annunciata dal presidente con l'invio a ciascun socio avente 
diritto di parteciparvi, per posta o attraverso i moderni mezzi di comunicazione 
SCRITTA quali le e-mail. Tale convocazione deve essere spedita almeno 15 
giorni prima della data fissata per la convocazione. Nella convocazione deve 
essere specificato la data, la località e l'ora della riunione nonché l'ordine del 
giorno da trattare.
Compiti dell'Assemblea
L'assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale della società;
b) sulla elezione delle cariche sociali;
c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico- finanziario;
d) sul bilancio preventivo;
e) sulla relazione tecnica e morale;
f) sulle modifiche dello statuto;
g) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie di soci;
h) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva 
competenza di altro organo sociale.
Composizione dell'Assemblea
L'assemblea generale dei soci è composta dai soci in regola con il versamento 
della quota sociale per l'anno in corso.
Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega 
scritta e firmata. Sono ammesse due deleghe per persona. La delega deve 
essere depositata dal socio cui è stata intestata prima che abbia inizio
l'assemblea. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulla delega ne è 
consentito che un socio delegato possa trasferire la propria delega ad un altro.
Non sono accettati voti a mezzo posta.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, 
dal Vice Presidente o dal Consigliere avente maggiore anzianità come Socio ; 
ove due Consiglieri avessero pari anzianità come Socio la presidenza 
dell'Assemblea verrà assunta dal più anziano di età tra i due.
Il Presidente dell'Assemblea, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine 
del giorno, nomina tre Soci scelti tra quelli presenti in funzione di scrutatori, cui 
spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed 
eseguire ,qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei 
risultati.
Di ogni riunione dovrà essere redatto un verbale a cura del Segretario, che 
dovrà provvedere a trascriverlo in apposito libro tenuto a termini di legge; in 
caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno dei 
Soci alla redazione del verbale.
Validità dell'Assemblea
L'assemblea è valida quando sia regolarmente costituita ed è idonea a 
deliberare in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per 
delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori.
Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'assemblea è valida in seconda 
convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
I soci onorari e Junior possono partecipare all'assemblea e prendere la parola, 
senza però diritto di voto.
Maggioranze e Deliberazioni
L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto 
favorevole della maggioranza semplice del totale dei Soci aventi diritto al voto 
presenti o rappresentati, con l'eccezione delle maggioranze particolari prevista 
da altri articoli di questo statuto.
Per le modificazioni dello statuto sono richieste le maggioranze di voti previste 
dal successivo art. 21.
L'Assemblea vota, a scelta del Presidente, per alzata di mano o per appello 
nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà dei voti presenti o 
rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto.
L'Assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche 
sociali.


Art.11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Convocazione del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far 
pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno dieci 
giorni di anticipo sulla data della riunione.
Esso deve essere riunito almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta il 
Presidente lo ritenga opportuno.
Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della 
maggioranza dei Consiglieri o del Collegio dei Revisori.
Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione 
delle materie da trattare.
Compiti
Il consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le 
deliberazioni dell'assemblea generale dei soci; fra l'altro è responsabile 
dell'amministrazione sociale, redige il conto consuntivo, il bilancio preventivo 
dell'Associazione e la relazione tecnica da sottoporre all'Assemblea entro i primi 
sei mesi dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce ; decide sulle 
domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, 
propone l'importo delle quote associative e ne fissa le modalità di pagamento ;
Composizione
Il consiglio è composto da 7 consiglieri eletti dall'assemblea dei Soci e dura in 
carica tre anni solari. Per l'Associazione speciale di razza denominata I.B.C., un 
consigliere è nominato dall'Enci e rimane in carica, indipendentemente dalla 
durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte 
dell'Enci. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all'Enci 
circa l'andamento dell'Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli 
vengono richieste ai sensi del regolamento di attuazione dello Statuto Sociale 
dell'Enci. Un secondo Consigliere è nominato tra i MEMBRI DEL CONSIGLIO 
del Gruppo Cinofilo denominato CLB e rimane in carica, indipendentemente 
dalla durata del Consiglio Direttivo, fino al termine del mandato triennale. Il 
Consigliere avrà il compito di intrattenere e regolare i rapporti con l'Associazione 
amica CLB e in collaborazione con questa promuovere e coordinare l'attività 
sportiva dello sheepdog.
I membri del consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti, 
qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più 
consiglieri questi verranno sostituiti dall'assemblea nella sua prima riunione. I 
membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando 
vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, 
invece più della metà dei consiglieri, l'intero consiglio si intenderà decaduto e i 
membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale dato di fatto alla 
convocazione dell'assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del 
consiglio.
Il consiglio provvede, alla nomina del Presidente, di un vicepresidente e di un 
segretario designati fra i consiglieri.
Validità delle Riunioni del Consiglio
Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza 
dei suoi componenti.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza , dal Vice 
Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità di Socio.
Maggioranze e Deliberazioni
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri.
Non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di 
parità prevale il voto di chi presiede.
Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio 
segreto a giudizio del Presidente della riunione, ma ciascun Consigliere ha il 
diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto.
I Consiglieri sono tenuti sul loro onore, a mantenere segrete le discussioni e le 
opinioni espresse all'interno del Consiglio.
I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre 
riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.


ART. 12 - IL PRESIDENTE
Il Presidente dell'Associazione eletto in seno al Consiglio Direttivo rappresenta, 
anche agli effetti di legge, l'Associazione stessa ; convoca il Consiglio Direttivo, 
ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il preventivo ed il 
rendiconto annuale da presentare ai Soci ; vista, di regola, la corrispondenza, 
dichiara aperte le Assemblee.
Il presidente vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del consiglio e 
dell'assemblea; provvede a quanto si addica all'osservanza delle norme 
statutarie e alla disciplina sociale
In caso di urgenza può agire con i poteri del consiglio; le sue deliberazioni così 
adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione del consiglio nella 
sua prima riunione.
In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono 
esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto dal 
Consigliere più anziano.
Può essere nominato dal consiglio un presidente onorario anche non consigliere 
purchè socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di consiglio, ma 
senza diritto di voto.


ART. 13 - IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente viene eletto in seno al Consiglio Direttivo e coadiuva il 
Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei 
modi previsti dallo Statuto.


ART. 14 - IL SEGRETARIO
Il Segretario viene eletto in seno al Consiglio Direttivo, collabora con il 
Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo ; redige i 
verbali delle assemblee ed ha la responsabilità di far osservare la disciplina 
interna.


Art 15 - ENTRATE E PATRIMONIO
Le entrate della Società sono costituite :
a) dalle quote sociali ;
b) dalle eventuali elargizioni fatte dai Soci e da terzi ;
c) 

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